Il Gip del Tribunale di Milano si è trovato ad affrontare una questione già dibattuta in Cassazione, ovvero l'applicabilità o meno della responsabilità amministrativa degli enti alle società srl unipersonali.
L'organo giudicante pronunciando la sentenza n. 971 del 16 luglio 2020 ha aderito all'orientamento posto a base della pronuncia n. 30085/2012 per la quale l'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 è prevista soltanto per gli enti collettivi (nello stesso senso, Cass. Pen. n. 18941/2004).
Il Gip ha così ritenuto di pronunciare il "non luogo a procedere" in quanto a venire meno è "la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell'interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi materialmente ha operato".
Nel caso di specie, si trattava di una società a responsabilità limitata semplificata con capitale di un euro e socio unico che svolgeva anche le funzioni di Presidente del CdA, mentre un fratello risultava Consigliere. Tali elementi di fatto hanno indotto il Gip a ritenere che dovesse escludersi una effettiva distinzione tra ente e persona fisica.
Riteniamo di aderire al pensiero dell'organo giudicante, considerato che a nostro avviso la contestazione del D.Lgs. 231/2001 alle società srl unipersonali comporterebbe un'applicazione estensiva della normativa, non supportata dalla ratio della legge che ne è a fondamento.
Infatti, il decreto punisce la cosiddetta "colpa di organizzazione" dell'ente, ed appare pertanto evidente che laddove difetti un'organizzazione complessa non potrà emergere altra responsabilità oltre a quella strettamente legata alla condotta della persona fisica.
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